L' A.T.P.
Il trasporto di alimenti, in particolare quelli deperibili, e' sempre stato un grosso problema per la loro conservazione durante il tragitto.
L' A.T.P. e' il risultato di un accordo europeo scritto nel 1970 da alcuni Stati tra quali anche l'Italia , che detta le regole per le tecniche costruttive degli allestimenti isotermici e refrigerati destinati al trasporto di prodotti alimentari deperibili.

Le normative: nel 1977 l' A.T.P. ha assunto carattere di Legge dello Stato e nel settembre del 1984 sono state suddivise le competenze; al Ministero dei Traspori e della Navigazione e' stata assegnata quella degli aspetti tecnici e termici verificati poi in fase di collaudo dagli Uffici Provinciale dell M.C.T.C., mentre al Ministero della Sanita' quella degli aspetti igenico-sanitari verificati poi dalle A.S.L..
La normativa A.T.P. e' stata chiarita in Italia dalla circolare ministeriale 118/80 modificata negli anni a seguire da altre circolari. Le norme attualmente in vigore sono state introdotte dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 che ha abrogato quelle precedenti. L'accordo A.T.P. specifica anche le temperature a cui devono essere trasportate le varie deterrate che hanno necessita' di mantenere una temperatura costante
( queste sono anche contemplate nel D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81 del Ministero della Sanita').
Sulle fiancate degli autoveicoli e/o sulle targhette di omologazione applicate su essi, vengono riportate le sigle di riconoscimento in base alla classificazione A.T.P. risultato di specifiche relazioni matematiche fra il coefficiente di isolamento termico della struttura isotermica e la potenza dell' apparato frigorifero,che corrispondono a ben definite caratteristiche che identificano il tipo specifico di struttura adatta al mantenimento della temperatura prescritta per il trasporto di derrate alimentari deperibili.

Principali classi A.T.P. :

FRC: struttura isotermica rinforzata e refrigerata per il raggiungimento di una
temperatura minima di -20°C (PRODOTTI ALIMENTARI SURGELATI ).

FRB: struttura isotermica rinforzata e refrigerata per il raggiungimento di una
temperatura minima si -10°C (PRODOTTI ALIMENTARI CONGELATI ).

FRA: struttura isotermica rinforzata e refrigerata per il raggiungimento di una
temperatura minima si -0°C (PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ).

FNA: struttura isotermica rinforzata e refrigerata per il raggiungimento di una
temperatura minima si -0°C (PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI ).

IR: struttura isotermica rinforzata non refrigerata ( valore del coefficiente di
trasmissione termica K minore di 0,4 ).

IN: struttura isotermica rinforzata non refrigerata ( valore del coefficiente di
trasmissione termica K compreso fra 0,4 e 0,7 ).

Per il rilascio del certificato A.T.P. il costruttore, in fase di collaudo, deve fare un certificato di conformita' per la struttura isotermica ed uno per il gruppo frigorifero, e inoltre deve presentare un certificato di conformita' del mezzo fattogli pervenire dal Concessionario. Il certificato A.T.P. ha una validita' di dodici anni ed e' soggetta a rinnovo dopo sei anni dalla data di rilascio e successivamente ogni tre anni.


Condizioni di temperatura durante il trasporto di sostanze alimentari congelate e surgelate

 

 
sostanze alimentari       temperatura max al momento del carico e durante il trasporto (°C)   rialzo termico tollerabile per periodi di breve durata (°C)  

 

Gelati alla frutta e succhi di di frutta congelati

 
-10
 
+3
   
       

 
  Altri gelati    
-15
 
+3

 
  Prodotti della pesca congelati o surgelati    
-18
 
+3

 
  Altre sostanze alimentari surgelate    
-18
 
+3

 
  Burro o altre sostanze grasse congelate    
-10
 
+3

 
  Frattaglie, uova sgusciate,
pollame e selvaggina congelate
   
-10
 
+3

 
  Carni congelate    
-10
 
+3

 
  Tutte le altre sostanze alimentari congelate    
-10
 
+3

 
sostanze alimentari     temperatura max al momento del carico e durante il trasporto (°C)   rialzo termico tollerabile per periodi di breve durata (°C)

 
Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende di produzione
ai centri di raccolta ovvero
direttamente agli stabilimenti


   
+8
  Per percorsi superiori ai
75 Km è tollerato un
aumento max di temp.
di +2°C
       
         

 
                 
Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di rattamento termico e confezionamento per il consumodiretto (per percorsi superiori ai 200 Km sono richiesti mezzi isot.
IN o IR )
   
Da 0 a +4
  Per percorsi superiori ai 200 Km è tollerato un aumento max di temp.di +2°C

 
Latte crudo trasportato in cisterna da uno stabilimento di tratt. termico ad altro abilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo
diretto (per percorsi superiori ai
200 Km sono richiesti mezzi isot. IN o IR )

 
Da 0 a +4
  Per percorsi superiori ai
200 Km è tollerato un aumento max di temp.
di +2°C

   
   
       

 

Latte pastorizzato in confezioni

 
Da 0 a +4
  Valore massimo tollerato
durante la distribuzione
frazionata = +9°C
     
             
               
 
  Panna o crema di latte pastorizzata in confezioni    
Da 0 a +4
  Valore massimo tollerato
durante la distribuzione
frazionata = +9°C
       
       
   
           
           
 
 
 
Ricotta
   
Da 0 a +4
  Valore massimo tollerato
durante la distribuzione
frazionata = +9°C
               
 
  Burro prodotto con crema di latte pastorizzato    
Da 1 a +6
  Valore massimo tollerato
durante la distribuzione
frazionata = +14°C
               
 
  Yogurt e altri latti fermenti in confezioni    
Da 1 a +6
  Valore massimo tollerato
durante la distribuzione
frazionata = +14°C
       
               
               
 
  Formaggi freschi (mascarpone e similari, mozzarella di vacca o di
bufala e similari, caprini non stagionati, crescienza, robiola, petit suisse, ottage cheese, quark, acc.) purche' prodotticon latte pastorizzato
   
Da 1 a +6
  Valore massimo tollerato
durante la distribuzione
frazionata = +14°C
               
 
  Carni    
Da -1 a +7
  Valore massimo tollerato
durante la distribuzione
frazionata = +10°C
 
           
 
 
  Pollame e conigli    
Da -1 a +4
  Valore massimo tollerato
durante la distribuzione
frazionata = +8°C
 
 
  Selvaggina    
Da -1 a +3
  Valore massimo tollerato
durante la distribuzione
frazionata = +8°C
               
 
 
Frattaglie
   
Da -1 a +3
  Valore massimo tollerato
durante la distribuzione
frazionata = +8°C
               
 
 
Prodotti della pesca freschi ( da trasportare sempre sotto ghiaccio )
   
Da 0 a +4
   
               
 
 

Molluschi aduli lamellibranchi, in
confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere
Chlamys (canestrelli) e Pecten (cappesante)

 
+6
   


Allegato I alla Lett. prot. n. 0666/4203/14(0) del 18/09/1985
(Ministero dei Trasporti Dir. Gen. M.C.T.C- IV Dir. Centr.- Div. 42)

Sostanze deperibili destinate all' alimentazione umana trasportabili in regime di temperatura controllata:

· latte alimentare.
· latte concentrato parzialmente disidratato,
· latte fermentato destinato allo stabilizzazione col calore,
· latte aromatizzato,
· latte pastorizzato,
· bevande a base di latte,
· creme di latte,
· sangue destinato alla produzione di proteine, plasmatiche,
· burro,
· burro anidro liquido ( mezzocalorifero ),
· carni fresche,
· carni congelate,
· prodotti ittici freschi,
· tutti gli alimenti congelati e surgelati ( compresi i gelati, i succhi di frutta, le uova sgusciate, frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi eduli, lame branchi),
· formaggi freschi,
· ricotta.

..... e comunque tutte le sostanze deperibili per le quali é necessario il mantenimento di una determinata temperatura.